Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito.
Art. 11 – Controllo formale
Confronta i limiti
Art. 11
Controllo formale
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Controllo e pubblicazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 23.10.2022
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Testo del documento1
Articoli20
1Sezione 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i dettagli dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento: a. dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale e dei membri senza partito dell’Assemblea federale (ar…
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Art. 2 – DefinizioniArt. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. entrate: afflusso una tantum o ricorrente di denaro o beni materiali, servizi ricevuti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato che i fornit…
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1Sezione 2: Obbligo dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento
Art. 3 – Obbligo dei partiti dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamentoArt. 3 Obbligo dei partiti dell’Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento 1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento per ogni anno civile. 2 Comunicano i…
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Art. 4 – Obbligo dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalitàArt. 4 Obbligo dei membri senza partito dell’Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalità 1 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie per ogni anno…
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1Sezione 3: Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il loro finanziamento
Art. 5 – Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalitàArt. 5 Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità 1 Se si presume che le spese per una campagna secondo l’articolo 76c capoverso 1 LDP supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna re…
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Art. 6 – Obbligo di rendere pubblico il conto finaleArt. 6 Obbligo di rendere pubblico il conto finale 1 Al termine di una campagna secondo l’articolo 76c capoversi 1 e 3 LDP, gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate se le spese sostenute…
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1Sezione 4: Servizio competente e procedura di comunicazione
Art. 7 – Servizio competenteArt. 7 Servizio competente 1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) è competente per ricevere le comunicazioni. 2 Provvede a controllarle e a pubblicarle.
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Art. 8 – Trasmissione delle comunicazioniArt. 8 Trasmissione delle comunicazioni 1 Gli attori politici inseriscono le loro comunicazioni tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato. 2 Il registro informatizzato è messo a disposizione…
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Art. 9 – Dati richiestiArt. 9 Dati richiesti Vanno comunicati i dati seguenti: a. cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio o ragione sociale e sede degli attori politici; b. l’importo complessivo delle entrate; c. le entrate da liberali…
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Art. 10 – Modalità di comunicazione delle liberalitàArt. 10 Modalità di comunicazione delle liberalità 1 Le liberalità superiori a 15 000 franchi destinate a una campagna sono documentate alla loro ricezione o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto con…
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1Sezione 5: Controllo e pubblicazione
Art. 11 – Controllo formaleArt. 11 Controllo formale Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito.
Articolo attuale
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Art. 12 – Controllo materialeArt. 12 Controllo materiale 1 Il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura in occasione di ogni votazione ed elezione per gli addetti alle campagne, nonché a intervalli annuali per i par…
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Art. 13 – CollaborazioneArt. 13 Collaborazione Il CDF può chiedere agli attori oggetto del controllo di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.
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Art. 14 – Pubblicazione dei dati e dei documentiArt. 14 Pubblicazione dei dati e dei documenti 1 Il CDF può integrare i dati e i documenti da pubblicare secondo l’articolo 76f LDP con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servano a illustrarli e co…
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Art. 15 – Modalità della pubblicazioneArt. 15 Modalità della pubblicazione 1 Al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati. 2 I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sos…
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Art. 16 – Data di pubblicazione dei dati comunicati dai partiti e dai membri senza partito dell’Assemblea federaleArt. 16 Data di pubblicazione dei dati comunicati dai partiti e dai membri senza partito dell’Assemblea federale Il CDF pubblica i dati dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale entro il 31 agosto d…
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Art. 17 – Durata della pubblicazione e conservazioneArt. 17 Durata della pubblicazione e conservazione 1 Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni dalla loro ricezione. 2 La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge del 26 giugno 1998RS 152.1…
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1Sezione 6: Restituzione di liberalità di provenienza illecita
Art. 18Art. 18 1 Le liberalità anonime o provenienti dall’estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione. 2 Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro c…
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1Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 – Inizio dell’obbligo di rendere pubblici i finanziamentiArt. 19 Inizio dell’obbligo di rendere pubblici i finanziamenti 1 L’obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e dei membri senza partito dell’Assemblea federale secondo l’articolo 76b LDP si applica a par…
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Art. 20 – Entrata in vigoreArt. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 23 ottobre 2022.
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 11 Controllo formale Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito. Sezione 5: Controllo e pubblicazione
- SR-Nummer
- SR 161.18
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.08.2022
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale