Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
La garanzia termina quando:
i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.
Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’UDSC ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.