Consolidation: 642.118.3 - 2021-01-01
Confronta i limiti
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
642.118.3 Ordinanza del DFFsulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell’imposta federale diretta Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311).(Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)del 3 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2021) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 1990RS 642.11 sull’imposta federale diretta (LIFD); visto l’
- SR-Nummer
- SR 642.118.3
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2021
- Data del documento
- 03.10.2000
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Articoli6
Art. 1 – PrincipioArt. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Principio…
Link diretto
Art. 2 – Spese professionali particolariArt. 2 Spese professionali particolari 1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero: a. le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera; e b. le adeg…
Link diretto
Art. 3 – Spese non deducibiliArt. 3 Spese non deducibili Per spese professionali non deducibili si intendono segnatamente: a. le spese per il mantenimento dell’abitazione permanente all’estero; b. le spese d’arredamento e le spese accessorie per l’…
Link diretto
Art. 4 – Deduzione delle spese professionali particolariArt. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Deduzione…
Link diretto
Art. 4a – Disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015Art. 4a Introdotto dal n. I dal n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Introdotto dal n. I dal n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). Dispo…
Link diretto
Art. 5 – Entrata in vigoreArt. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Link diretto
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Consolidation: 642.118.3 - 2021-01-01
- SR-Nummer
- SR 642.118.3
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 03.10.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale