Ordinanza del 29 settembre 2017 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
654.11 Ordinanzasullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali(OSRPP)del 29 settembre 2017 (Stato 1° novembre 2024) Il Consiglio federale svizzero,vista la legge federale del 16 giugno 2017RS 654.1 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP),ordina:
- SR-Nummer
- SR 654.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2024
- Data del documento
- 29.09.2017
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 2 – OpzioniArt. 2 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 533). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 set. 2024, in vigore dal 1° nov. 2024 (RU 2024 533). Opzioni Laddove le…
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Art. 3 – Soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per PaeseArt. 3 Soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese La soglia al di sopra della quale sussiste l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese è di 900 milioni di franchi.
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Art. 6 – Organizzazione e gestione del sistema d’informazioneArt. 6 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione 1 Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomuni…
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Art. 7 – Categorie dei dati personali trattatiArt. 7 Categorie dei dati personali trattati L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile e della LSRPP.
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Art. 8 – Distruzione dei datiArt. 8 Distruzione dei dati L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.
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Art. 9 – Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partnerArt. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner Le richieste per la sospensione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno S…
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Art. 10 – Entrata in vigoreArt. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.
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Allegati1
Contenuto della rendicontazione Paese per PaeseAllegato (art. 1) Contenuto della rendicontazione Paese per Paese Tabella 1 Nome del gruppo di imprese multinazionale [Name of the MNE group] : Periodo fiscale oggetto della rendicontazione [Fiscal year concerned] : Val…Link diretto
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- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.09.2017
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