Consolidation: 745.21 - 2013-01-01
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
745.21 Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico(OOSI)del 17 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010RS 745.2 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI),ordina:
- SR-Nummer
- SR 745.21
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2013
- Data del documento
- 17.08.2011
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Contenuti di questo atto
Articoli13
Art. 1 – OggettoArt. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e arm…
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Art. 2 – DefinizioniArt. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. impresa di sicurezza: un’organizzazione privata secondo l’articolo 5 capoverso 3 LFSI; b. personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o de…
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Art. 3 – Diritto applicabileArt. 3 Diritto applicabile Per quanto concerne l’uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008RS 364 sulla coercizione e l’ordinanza del 12 novembre 2008RS 364.3 sulla…
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Art. 4 – Mezzi ausiliari e armi consentitiArt. 4 Mezzi ausiliari e armi consentiti 1 Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti: a. mezzi d’immobilizzazione; b. preparati naturali o sintetici a base di pepe; c. cani…
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Art. 5 – Deposito di garanziaArt. 5 Deposito di garanzia 1 Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare in modo attendibile la propria identità e il proprio luogo di residenza o non abbia un d…
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Art. 6 – Costi della polizia dei trasportiArt. 6 Costi della polizia dei trasporti 1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. 2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la…
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Art. 7 – Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezzaArt. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza 1 L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza qualora l’impresa di traspor…
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Art. 8 – FormazioneArt. 8 Formazione 1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 2007RS 124 sull’impiego di società di si…
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Art. 9 – IdentificabilitàArt. 9 Identificabilità 1 L’impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non poss…
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Art. 10 – Convenzione con le autorità di poliziaArt. 10 Convenzione con le autorità di polizia L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della con…
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Art. 11 – Informazioni e notifiche all’UFTArt. 11 Informazioni e notifiche all’UFT 1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza inoltra all’UFT: a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza; b. ulteriori documenti e informazioni richies…
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Art. 12 – Disposizione transitoriaArt. 12 Disposizione transitoria 1 L’UFT può autorizzare deroghe all’adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore…
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Art. 13 – Entrata in vigoreArt. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.
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Allegati1
Rapporti sull’attività di sicurezzaAllegato (art. 11 cpv. 2) Rapporti sull’attività di sicurezza I rapporti sull’attività di sicurezza devono contenere i dati seguenti: 1. Rapporto: a. Temi principali e compiti particolarmente impegnativi affrontati nell…Link diretto
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- SR 745.21
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- Lingua
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- Data del documento
- 17.08.2011
- Fonte
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- Ambito giuridico
- Diritto nazionale