Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati.
Art. 11 – Responsabilità
Confronta i limiti
Art. 11
Responsabilità
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Servizi postali Sezione 1: Disposizioni comuni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Contenuti di questo atto
Testo del documento1
Articoli41
1Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e scopoArt. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina: a. la fornitura a titolo professionale di servizi postali; b. il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). 2…
Link diretto
Art. 2 – DefinizioniArt. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per: a. servizi postali: l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; b. invii postali: invii indirizzati, nella forma…
Link diretto
Art. 3 – Rapporto di valutazioneArt. 3 Rapporto di valutazione 1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della presente legge. Esamina in particolare l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità: a. del servizio universale nei settori…
Link diretto
1Capitolo 2: Servizi postali
2Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 4 – Obbligo di notificaArt. 4 Obbligo di notifica 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. 2 Il Consiglio feder…
Link diretto
Art. 5 – Accesso alle prestazioni parzialiArt. 5 Accesso alle prestazioni parziali I fornitori di servizi postali disciplinano mediante accordo un accesso non discriminatorio, trasparente e tempestivo alle loro prestazioni parziali.
Link diretto
Art. 6 – Accesso alle caselle postaliArt. 6 Accesso alle caselle postali 1 I fornitori di caselle postali devono offrire, contro rimunerazione, ad altri fornitori di servizi postali un servizio di distribuzione per le loro caselle postali oppure accordare…
Link diretto
Art. 7 – Scambio di indirizziArt. 7 Scambio di indirizzi 1 Gli indirizzi possono essere trattati per garantire una corretta distribuzione degli invii postali. 2 I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazion…
Link diretto
Art. 8 – ControversieArt. 8 Controversie Le controversie relative ad accordi sull’accesso alle caselle postali o alla cessione di indirizzi sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.
Link diretto
Art. 9 – Obbligo d’informazioneArt. 9 Obbligo d’informazione 1 I fornitori di servizi postali devono: a. garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi; b. permettere ai clienti di identificarli quali fornitori di servizi postali; c. informare i clie…
Link diretto
Art. 10 – Cassette delle lettere e infrastrutture di distribuzioneArt. 10 Cassette delle lettere e infrastrutture di distribuzione Il Consiglio federale disciplina le condizioni applicabili alle cassette delle lettere e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del destinatari…
Link diretto
Art. 11 – ResponsabilitàArt. 11 Responsabilità Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati.
Articolo attuale
Link diretto
Art. 12 – Servizio postale in situazioni straordinarieArt. 12 Servizio postale in situazioni straordinarie 1 Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali soggetti…
Link diretto
2Sezione 2: Servizio universale
Art. 13 – Mandato della PostaArt. 13 Mandato della Posta 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14–17. 2 Nell’ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni general…
Link diretto
Art. 14 – PortataArt. 14 Portata 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. 2 Essa prende in consegna nei suoi punti d’accesso i seguenti invii: a. lettere per la Svizzera e per l’estero; b…
Link diretto
Art. 15 – QualitàArt. 15 Qualità I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo dell…
Link diretto
Art. 16 – PrezziArt. 16 Prezzi 1 I prezzi sono stabiliti secondo principi economici. Il rispetto di questo principio è verificato conformemente alla legge del 20 dicembre 1985RS 942.20 sulla sorveglianza dei prezzi. RS 942.20 2 I prezz…
Link diretto
Art. 17 – Altri diritti e obblighi della PostaArt. 17 Altri diritti e obblighi della Posta 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con…
Link diretto
2Sezione 3: Finanziamento del servizio universale
Art. 18 – Servizio riservatoArt. 18 Servizio riservato 1 La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). 2 Sono escluse dal servizio riservato: a. le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo sup…
Link diretto
Art. 19 – Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei contiArt. 19 Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei conti 1 La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale secondo gli articoli 13–1…
Link diretto
2Sezione 4: Commissione delle poste (PostCom)
Art. 20 – OrganizzazioneArt. 20 Organizzazione 1 Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non possono far parte deg…
Link diretto
Art. 21 – Segretariato specializzatoArt. 21 Segretariato specializzato 1 La PostCom dispone di un segretariato specializzato. Esso prepara gli affari della PostCom, svolge le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura d’intesa con la presiden…
Link diretto
Art. 22 – CompitiArt. 22 Compiti 1 La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione. 2 Essa ha i seguenti compiti: a. registra i fornitori di servizi (art. 4 cpv. 1);…
Link diretto
Art. 23 – Obbligo di fornire informazioniArt. 23 Obbligo di fornire informazioni 1 Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti. 2 I fornitori di…
Link diretto
Art. 24 – Vigilanza e provvedimentiArt. 24 Vigilanza e provvedimenti 1 La PostCom vigila, nell’ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione siano rispettati. 2 Se accerta una violazio…
Link diretto
Art. 25 – Sanzioni amministrativeArt. 25 Sanzioni amministrative 1 Il fornitore di servizi postali che viola la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuto a pagare un…
Link diretto
Art. 26 – Assistenza amministrativaArt. 26 Assistenza amministrativa 1 La PostCom e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i lo…
Link diretto
Art. 27 – Segreto d’affari e segreto professionaleArt. 27 Segreto d’affari e segreto professionale La PostCom non può rivelare segreti d’affari e segreti professionali.
Link diretto
Art. 28 – Trattamento di dati personaliArt. 28 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 67 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 67 della LF del 25…
Link diretto
2Sezione 5: Organo di conciliazione
Art. 29Art. 29 1 La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi. 2 In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l’organo di conciliazione. 3 Chi adis…
Link diretto
2Sezione 6: Emolumenti e tasse di vigilanza
Art. 30Art. 30 1 La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le proprie decisioni e prestazioni. Inoltre, riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanz…
Link diretto
2Sezione 7: Contravvenzioni
Art. 31Art. 31 1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 capoverso 1; b. trasporta, senza esserne autorizzato, invii postali nel settore del…
Link diretto
1Capitolo 3: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti
Art. 32 – Servizio universaleArt. 32 Servizio universale 1 La Posta assicura in tutto il Paese un servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. 2 Nell’ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni gene…
Link diretto
Art. 33 – RapportoArt. 33 Rapporto La Posta presenta periodicamente al Consiglio federale un rapporto sul rispetto degli obblighi legali.
Link diretto
1Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 34 – EsecuzioneArt. 34 Esecuzione 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge. 2 Può delegare all’autorità competente l’emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.
Link diretto
Art. 35 – Valutazione e rapportoArt. 35 Valutazione e rapporto 1 Il Consiglio federale valuta le conseguenze della liberalizzazione del mercato fino a 50 g in Svizzera e della liberalizzazione completa in Europa. 2 Sottopone al Parlamento entro tre an…
Link diretto
Art. 36 – Accordi internazionaliArt. 36 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenut…
Link diretto
Art. 37 – Concessioni secondo il diritto anterioreArt. 37 Concessioni secondo il diritto anteriore 1 Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 5 della legge del 30 aprile 1997 [RU 1997 2452, 2003 4297] sulle poste rimangono valide fino all…
Link diretto
Art. 38 – Procedimenti pendentiArt. 38 Procedimenti pendenti I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono retti dal nuovo diritto.
Link diretto
Art. 39 – Abrogazione e modifica del diritto vigenteArt. 39 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Link diretto
Art. 40 – Disposizione di coordinamentoArt. 40 Disposizione di coordinamento Il coordinamento è disciplinato nell’allegato cifra II numero 5.
Link diretto
Art. 41 – Referendum ed entrata in vigoreArt. 41 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 2012 DCF 29 ago. 2012.L’ar…
Link diretto
Allegati1
Abrogazione e modifica del diritto vigenteAllegato (art. 39) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge del 30 aprile 1997 sulle poste è abrogata. II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...Link diretto
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 11 Responsabilità Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati. Capitolo 2: Servizi postali / Sezione 1: Disposizioni comuni
- SR-Nummer
- SR 783.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.12.2010
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale