La direzione è l’organo operativo dell’istituto. Vi è preposto un direttore.
La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:
gestisce gli affari;
prepara gli affari del consiglio di amministrazione e dei comitati;
compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell’istituto;
riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi particolari;
rappresenta l’istituto verso l’esterno;
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell’istituto; è fatto salvo l’articolo 8 capoverso 1 lettera f;
svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del consiglio di amministrazione.
I dettagli sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.
Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.