Ordinanza del DFI del 18 ottobre 2011 concernente le riserve nell'assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI)
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Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
832.102.15 Ordinanza del DFIconcernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie(ORAMal-DFI)del 18 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2025) Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),visti gli articoli 10 capoverso 5, 11 capoverso 2 e 13 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal)RS 832.121, Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFI del 25 nov. 2015 sulle regioni di premio, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5099).
- SR-Nummer
- SR 832.102.15
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
- Data del documento
- 18.10.2011
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli11
1Sezione 1: Valutazione degli attivi e degli impegni
Art. 1 – Valutazione degli attiviArt. 1 Valutazione degli attivi 1 Sono considerati attivi per i quali esiste un valore di mercato sicuro in particolare il denaro liquido, i prestiti dello Stato e le azioni quotate in borsa. 2 Possono essere considerat…
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Art. 2 – Valutazione degli impegniArt. 2 Valutazione degli impegni 1 Sono considerati impegni in particolare gli obblighi, i risconti passivi e gli accantonamenti. 2 Per tutti gli impegni ancora in sospeso deve essere costituito un accantonamento adegua…
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1Sezione 2: Modello per la determinazione delle riserve minime
Art. 3 – Rischio attuarialeArt. 3 Rischio attuariale 1 Il rischio attuariale è quantificato su un anno normale. 2 È determinato separatamente per: a. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per la Svizzera; b. l’assicurazione obb…
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Art. 4 – Rischio di mercatoArt. 4 Rischio di mercato 1 Il rischio di mercato è quantificato su un anno normale. 2 Per la quantificazione del rischio di mercato si tiene conto per gli attivi e per i passivi del rischio di possibili variazioni dei…
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Art. 5 – Rischio di creditoArt. 5 Rischio di credito Il rischio di credito comprende i rischi di solvibilità e d’inadempimento che risultano per l’assicuratore da crediti verso terzi, in particolare da prestiti dello Stato o da crediti verso clie…
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Art. 6 – ScenariArt. 6 Scenari 1 Per la copertura dei rischi il cui impatto sulla valutazione degli attivi o dei passivi degli assicuratori è maggiore rispetto ai rischi di un anno normale sono prestabiliti modelli di eventi ipotetici…
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Art. 7 – Procedimento di aggregazioneArt. 7 Procedimento di aggregazione 1 L’aggregazione delle ripartizioni risultanti dalla quantificazione del rischio attuariale e del rischio di mercato è effettuata nell’ipotesi che questi due rischi siano indipendenti…
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Art. 8 – Modulo elettronicoArt. 8 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6257). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6257). Mo…
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1Sezione 3: Scadenza per il rapporto
Art. 9Art. 9 Il rapporto sul test di solvibilità e il modulo elettronico di cui all’articolo 8 devono essere consegnati annualmente all’UFSP entro il 30 aprile dell’anno considerato.
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1Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 10 – Disposizione transitoriaArt. 10 Disposizione transitoria Durante i primi tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’UFSP può, su richiesta, prorogare di due mesi al massimo la scadenza per la consegna del rapporto di cui all’a…
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Art. 11 – Entrata in vigoreArt. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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Allegati1
Modulo elettronico per la determinazione delle riserve minimeAllegato (art. 8) Modulo elettronico per la determinazione delle riserve minimeLink diretto
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- Italiano (it)
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- 18.10.2011
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