Ordinanza della FINMA sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OPFP-FINMA)
Confronta i limiti
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
952.031.11 Ordinanza della FINMA sul portafoglio di negoziazione e sul portafoglio della banca nonché sui fondi propri computabili delle banche e delle società di intermediazione mobiliare(OPFP-FINMA)del 6 marzo 2024 (Stato 1° gennaio 2025) L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),visti gli articoli 5 capoversi 4 e 5, 5a capoverso 2, 5b capoverso 4, 15, 20 capoverso 5, 21 capoverso 2, 23 capoverso 2, 27 capoverso 4bis, 30 capoverso 4, 31 capoverso 2 let
- SR-Nummer
- SR 952.031.11
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
- Data del documento
- 06.03.2024
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli58
1Capitolo 1: Oggetto
Art. 1Art. 1 La presente ordinanza disciplina il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca nonché i fondi propri computabili.
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1Capitolo 2: Portafoglio di negoziazione e portafoglio della banca
2Sezione 1: Assegnazione iniziale e riclassificazione di posizioni
Art. 2 – Esigenze concernenti le procedure, la documentazione e il controllo internoArt. 2 Esigenze concernenti le procedure, la documentazione e il controllo interno 1 La banca deve disporre di principi e di procedure chiari che garantiscano la corretta assegnazione iniziale e la riclassificazione del…
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Art. 3 – Possibili deroghe nell’assegnazione inizialeArt. 3 Possibili deroghe nell’assegnazione iniziale 1 Nell’assegnazione iniziale, in deroga all’articolo 5 capoverso 3 lettere a–f OFoP, le posizioni possono essere eccezionalmente assegnate al portafoglio della banca a…
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Art. 4 – RiclassificazioneArt. 4 Riclassificazione 1 Le posizioni non possono essere riclassificate dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca o viceversa. 2 È considerata una riclassificazione anche la vendita di una posizione d…
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Art. 5 – Procedura di riclassificazione ed effettoArt. 5 Procedura di riclassificazione ed effetto 1 Le riclassificazioni devono essere autorizzate dalla direzione della banca. La direzione può delegare il rilascio delle autorizzazioni La delega e la corrispondente pro…
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Art. 6 – Supplementi dei fondi propri minimiArt. 6 Supplementi dei fondi propri minimi 1 Il supplemento di cui all’articolo 5a capoverso 1 OFoP deve essere calcolato al momento della riclassificazione. 2 Esso può essere ridotto lungo tutta la durata della posizio…
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2Sezione 2: Obblighi di documentazione, di rendiconto e di pubblicazione in relazione a deroghe nelle assegnazioni iniziali e a riclassificazioni
Art. 7 – Obbligo di documentazioneArt. 7 Obbligo di documentazione 1 Le deroghe nelle assegnazioni iniziali secondo l’articolo 3 e le riclassificazioni secondo l’articolo 4 devono essere documentate singolarmente. 2 La banca deve disporre di principi e…
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Art. 8 – Obbligo di rendicontoArt. 8 Obbligo di rendiconto 1 Le deroghe nelle assegnazioni iniziali secondo l’articolo 3 e tutte le riclassificazioni secondo l’articolo 4 devono essere redatte in un rapporto. Occorre in particolare indicare la data,…
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Art. 9 – Obbligo di pubblicazioneArt. 9 Obbligo di pubblicazione L’obbligo di pubblicazione concernente le riclassificazioni ed eventuali supplementi sui fondi propri minimi è disciplinato dall’ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024RS 952.022.2 sugli o…
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2Sezione 3: Trasferimento interno dei rischi
Art. 10 – DefinizioneArt. 10 Definizione Per trasferimento interno dei rischi s’intende un trasferimento dei rischi effettuato sulla base di un accordo interno scritto: a. all’interno del portafoglio della banca; b. dal portafoglio della ba…
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Art. 11 – Trasferimento dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della bancaArt. 11 Trasferimento dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca Un trasferimento interno dei rischi dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca è consentito, ma non è considerato nel calc…
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Art. 12 – Trasferimento dei rischi di credito e dei rischi derivanti da azioni dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazioneArt. 12 Trasferimento dei rischi di credito e dei rischi derivanti da azioni dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione 1 Nel calcolo dei fondi propri minimi per il portafoglio della banca può essere con…
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Art. 13 – Trasferimento dei rischi di tasso d’interesse generici dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazioneArt. 13 Trasferimento dei rischi di tasso d’interesse generici dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione 1 Nel calcolo dei fondi propri minimi per il portafoglio di negoziazione può essere considerato u…
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Art. 14 – Trasferimento da un’unità di negoziazione all’altraArt. 14 Trasferimento da un’unità di negoziazione all’altra 1 I trasferimenti interni dei rischi tra unità di negoziazione all’interno del portafoglio di negoziazione sono considerati nel calcolo dei fondi propri minimi…
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Art. 15 – Obbligo di documentazione e di autorizzazioneArt. 15 Obbligo di documentazione e di autorizzazione 1 Le banche devono documentare i rischi coperti mediante un trasferimento interno dei rischi nel portafoglio della banca. La documentazione, i processi e il controll…
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2Sezione 4: Valutazione prudente
Art. 16 – Principio di baseArt. 16 Principio di base La valutazione prudente delle posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca secondo l’articolo 5b OFoP deve basarsi sui prezzi di mercato o, se questo non è possibile,…
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Art. 17 – Esigenze generaliArt. 17 Esigenze generali 1 La banca deve essere in grado di garantire una valutazione prudente e affidabile anche in condizioni di stress e di impiegare metodi di valutazione alternativi se i prezzi di mercato, le vari…
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Art. 18 – Valutazione in base ai prezzi di mercatoArt. 18 Valutazione in base ai prezzi di mercato 1 Per la valutazione prudente in base ai prezzi di mercato, le posizioni devono essere valutate sulla base dei prezzi di chiusura delle posizioni aperte disponibili forni…
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Art. 19 – Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti generaliArt. 19 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti generali 1 Per la valutazione prudente sulla base di prezzi risultanti da un modello, le posizioni devono essere valutate a partire dai dati d…
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Art. 20 – Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti del modelloArt. 20 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti del modello 1 Per ogni singola posizione devono essere impiegati metodi di valutazione generalmente riconosciuti, se disponibili. 2 Se un mode…
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Art. 21 – Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti concernenti la direzione e la gestione dei rischiArt. 21 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti concernenti la direzione e la gestione dei rischi 1 Se una banca utilizza la valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: a. la…
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Art. 22 – Adeguamenti della valutazioneArt. 22 Adeguamenti della valutazione 1 Almeno nei seguenti casi deve essere verificata formalmente la necessità di apportare i seguenti adeguamenti della valutazione: a. differenziali creditizi («credit spreads») non a…
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Art. 23 – Verifica degli adeguamenti della valutazione, direttiveArt. 23 Verifica degli adeguamenti della valutazione, direttive 1 La banca deve verificare costantemente l’adeguatezza degli adeguamenti della valutazione effettuati. 2 Essa deve disporre di direttive che disciplinano i…
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Art. 24 – Valutazioni di terziArt. 24 Valutazioni di terzi Gli obblighi concernenti gli adeguamenti della valutazione secondo gli articoli 22 e 23 si applicano anche alle valutazioni di terzi utilizzati dalla banca.
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1Capitolo 3: Fondi propri computabili
2Sezione 1: Principi
Art. 25 – Comprova dell’assegnazione delle componenti del capitaleArt. 25 Comprova dell’assegnazione delle componenti del capitale Se la FINMA lo esige, la banca è tenuta a presentarle una comprova della corretta assegnazione delle componenti del suo capitale.
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Art. 26 – Computo di titoli di partecipazione di qualità diversaArt. 26 Computo di titoli di partecipazione di qualità diversa 1 I titoli di partecipazione di qualità diversa possono essere computati contemporaneamente come fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Ti…
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Art. 27 – Capitale di partecipazioneArt. 27 Capitale di partecipazione 1 Il capitale sociale sotto forma di capitale di partecipazione è computato come componente del capitale secondo l’articolo 26. 2 Il capitale di partecipazione può essere computato com…
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Art. 28 – AggioArt. 28 Aggio Sono considerati fondi propri di base di qualità primaria, indipendentemente dalla qualità dello strumento concreto di capitale proprio, i fondi eccedenti il valore nominale che, al momento dell’emissione…
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Art. 29 – Utile dell’esercizio correnteArt. 29 Utile dell’esercizio corrente 1 La quota presumibile di distribuzione degli utili è determinata in base a elementi concreti, in particolare alla prassi di distribuzione attuata negli anni precedenti o alla piani…
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2Sezione 2: Quote minoritarie di capitale in imprese consolidate
Art. 30 – Condizioni per il computo come fondi propri delle quote minoritarie di capitale in imprese consolidateArt. 30 Condizioni per il computo come fondi propri delle quote minoritarie di capitale in imprese consolidate La banca può computare come fondi propri quote minoritarie di capitale emesse da imprese integralmente conso…
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Art. 31 – Limitazione nel computo consolidatoArt. 31 Limitazione nel computo consolidato 1 Le quote minoritarie possono essere computate su base consolidata come fondi propri solo nella misura in cui, nelle imprese integralmente consolidate, servono a soddisfare i…
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Art. 32 – Emissione di fondi propri da parte di una società a scopo specifico non operativaArt. 32 Emissione di fondi propri da parte di una società a scopo specifico non operativa I fondi propri di base supplementari o i fondi propri complementari emessi da una società a scopo specifico non operativa («speci…
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2Sezione 3: Fondi propri di banche di diritto pubblico e banchieri privati
Art. 33 – Garanzia a favore di una banca di diritto pubblicoArt. 33 Garanzia a favore di una banca di diritto pubblico Le banche di diritto pubblico non possono computare come fondi propri le garanzie di una collettività pubblica, in particolare di un Comune o di un Cantone.
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Art. 34 – Capitale di dotazioneArt. 34 Capitale di dotazione 1 Il capitale di dotazione di una banca di diritto pubblico è computato come fondi propri di base di qualità primaria, se: a. è a disposizione della banca per un periodo illimitato o soddis…
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Art. 35 – Banchieri privatiArt. 35 Banchieri privati 1 Per i banchieri privati, la computabilità delle componenti del capitale è disciplinata dalle disposizioni del contratto societario concernenti: a. la partecipazione agli utili; b. la copertur…
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2Sezione 4: Strumenti di capitale al di fuori dei fondi propri di base di qualità primaria
Art. 36 – Entità della copertura delle perdite al verificarsi del «trigger»Art. 36 Entità della copertura delle perdite al verificarsi del «trigger» La riduzione del credito o la conversione secondo l’articolo 27 capoverso 3 OFoP concernente uno strumento di debito dei fondi propri di base sup…
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Art. 37 – Strumenti di capitale nel gruppo finanziarioArt. 37 Strumenti di capitale nel gruppo finanziario 1 Se una banca svizzera emette fondi propri di base supplementari o fondi propri complementari attraverso un’impresa integralmente consolidata assoggettata alla vigil…
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Art. 38 – Sostegno da parte delle autorità pubblicheArt. 38 Sostegno da parte delle autorità pubbliche Non sono considerati un sostegno da parte delle autorità pubbliche secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a OFoP: a. gli atti delle autorità pubbliche con carattere…
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Art. 39 – Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e l’OAPC‑FINMAArt. 39 Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e l’OAPC‑FINMA 1 Per le posizioni trattate secondo l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) (art. 50 cpv. 1 lett. a OFoP), le r…
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Art. 40 – Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e le norme contabili internazionali riconosciuteArt. 40 Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e le norme contabili internazionali riconosciute 1 Le banche che applicano norme contabili internazionali riconosciute trattano, per analogia all’articolo…
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Art. 41 – Rettifiche di valore secondo l’IRBArt. 41 Rettifiche di valore secondo l’IRB 1 Previa approvazione della FINMA, le banche che applicano l’approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB) possono computare nei fondi propri com…
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Art. 42 – Riserve computabili nei fondi propri complementariArt. 42 Riserve computabili nei fondi propri complementari 1 Nei fondi propri complementari possono essere computate: a. le riserve latenti alla posta «Accantonamenti», sempre che siano contabilizzate su un conto specia…
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Art. 43 – Postergazione negli strumenti di capitale delle banche cantonali con garanzia dello StatoArt. 43 Postergazione negli strumenti di capitale delle banche cantonali con garanzia dello Stato Le banche cantonali con garanzia dello Stato possono computare nei fondi propri di base supplementari o nei fondi propri…
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Art. 44 – Conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche privateArt. 44 Conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche private Per i banchieri privati, i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili che non soddisfano le condizioni dell’ar…
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2Sezione 5: Correzioni
Art. 45 – Compensazione delle passività fiscali differiteArt. 45 Compensazione delle passività fiscali differite 1 La compensazione delle passività fiscali differite con le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», DTA) secondo l’articolo 32 capoverso 2 OFoP è possib…
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Art. 46 – SoftwareArt. 46 Software Se i software sono trattati come un valore immateriale secondo gli standard di rendiconto applicabili, il loro valore deve essere dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria secondo l’articolo…
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Art. 47 – Crediti nei confronti di istituti di previdenza professionale con piani a benefici definitiArt. 47 Crediti nei confronti di istituti di previdenza professionale con piani a benefici definiti 1 In deroga all’articolo 32 capoverso 1 lettera f OFoP, la banca non deve dedurre dai fondi propri di base di qualità p…
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Art. 48 – Deduzioni determinate dall’opzione scelta nell’ambito delle disposizioni di consolidamentoArt. 48 Deduzioni determinate dall’opzione scelta nell’ambito delle disposizioni di consolidamento Gli articoli 35–38 e 40 OFoP non si applicano alle deduzioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera i OFoP che la ban…
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Art. 49 – Posizione nettaArt. 49 Posizione netta Nel calcolo della posizione netta secondo gli articoli 32 capoverso 1 lettera g e 34 OFoP in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 1 lettera f OFoP, la banca deve determinare se, oltre al…
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Art. 50 – Deduzione con franchigia per gli strumenti di capitale proprioArt. 50 Deduzione con franchigia per gli strumenti di capitale proprio 1 Sono considerati strumenti di capitale proprio secondo l’articolo 33 capoverso 1 OFoP anche gli strumenti di capitale proprio detenuti indirettame…
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2Sezione 6: Disposizioni speciali per le banche che applicano standard internazionali di presentazione dei conti riconosciuti
Art. 51 – Correzioni supplementari: principio di baseArt. 51 Correzioni supplementari: principio di base Le banche che allestiscono il conto di gruppo secondo uno standard internazionale di presentazione dei conti riconosciuto devono basarsi, per il calcolo dei fondi prop…
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Art. 52 – Correzioni supplementari secondo le norme contabili IFRSArt. 52 Correzioni supplementari secondo le norme contabili IFRS Le banche che allestiscono il conto di gruppo secondo le norme contabili IFRS Le norme contabili possono essere consultate a pagamento sul sito www.ifrs.o…
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Art. 53 – Correzioni supplementari secondo le norme contabili US GAAPArt. 53 Correzioni supplementari secondo le norme contabili US GAAP L’articolo 52 si applica per analogia alle banche che allestiscono il conto di gruppo secondo gli «United States Generally Accepted Accounting Principl…
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Art. 54 – Ulteriori correzioniArt. 54 Ulteriori correzioni 1 Ulteriori correzioni richiedono l’approvazione della FINMA. La FINMA può richiedere informazioni supplementari, se ciò è necessario per valutare l’adeguatezza delle correzioni. 2 Se giudic…
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Art. 55 – Comunicazione di modifiche nella chiusura contabile secondo le norme contabili US GAAPArt. 55 Comunicazione di modifiche nella chiusura contabile secondo le norme contabili US GAAP In caso di modifiche alla norma contabile US GAAP o alla procedura interna di applicazione della norma, la banca deve contat…
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Art. 56 – Valori delle posizioni nel calcolo dei fondi propri minimiArt. 56 Valori delle posizioni nel calcolo dei fondi propri minimi 1 Se gli utili netti non realizzati di attivi al netto delle imposte sono detratti dai fondi propri di base di qualità primaria, i fondi propri minimi p…
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Art. 57 – Base della chiusura singola a scopi prudenzialiArt. 57 Base della chiusura singola a scopi prudenziali 1 I fondi propri computabili, i fondi propri minimi e le posizioni relative alla ripartizione dei rischi sono calcolati a livello di singolo istituto sulla base de…
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1Capitolo 4: Entrata in vigore
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