Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 può, con voto unanime:
dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.