La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.
Art. 34 – Ricorsi individuali
Art. 34
Ricorsi individuali
- Percorso della struttura
- Titolo II: Corte europea dei diritti dell’uomo
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 16.09.2022
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Art. 34 Ricorsi individuali La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai
- SR-Nummer
- SR 0.101
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.11.1950
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale