In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.
In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.