I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
In caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio dell’Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L’elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata.3
La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili due volte.4 I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’espletamento della prima elezione.
Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia che questa durata possa superare sei anni o essere inferiore a due anni.5
Qualora occorra conferire più mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo l’elezione.6