Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto di ogni Stato membro di adottare tutte le precauzioni possibili nell’interesse della propria sicurezza.
Art. 17 – Sicurezza
Art. 17
Sicurezza
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 11.06.2014
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 17 Sicurezza Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano il diritto di ogni Stato membro di adottare tutte le precauzioni possibili nell’interesse della propria sicurezza.
- SR-Nummer
- SR 0.192.110.942.6
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.12.1986
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale