li presente Protocollo é aperto alla firma o all’adesione degli Stati partecipi della Convenzione.
Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo:
sia mediante firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
sia mediante deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione Svizzera, depositario, se il Protocollo é stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
sia mediante deposito di uno strumento di adesione.
Il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione e al Direttore generale dell’Eumetsat le firme, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l’entrata in vigore del presente Protocollo, qualsiasi denuncia di quest’ultimo e la sua scadenza. All’atto dell’entrata in vigore il depositario farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite11.12
Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati l’hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Dopo essere entrato in vigore, il presente Protocollo avrà effetto riguardo agli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di detti strumenti.
Il presente Protocollo rimane in vigore contemporaneamente alla Convenzione.
Qualsiasi denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, conformemente all’articolo 19 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di questo Stato, del presente Protocollo.13