1) Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987.
2) Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;
adesione.
3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario così come definito all’articolo 24 del presente Protocollo.12
4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformità con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.