Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione2, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: «Convenzione di Roma»).
La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.
Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati.