I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore.
In deroga al paragrafo 1, se al 15 aprile 1994 in una Parte vige un sistema di equa remunerazione dei produttori di fonogrammi per il noleggio di esemplari dei loro fonogrammi, tale sistema può essere mantenuto, purché il noleggio dei fonogrammi non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione dei produttori.