Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti, secondo la definizione di cui all’articolo 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un’equa remunerazione di cui all’articolo 15.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un’altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall’articolo 15 paragrafo 3.