Consolidation: 0.232.03 - 2006-05-05
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.232.03
RU 1963 127; FF 1961 I 1278
Traduzione
Convenzione di Parigi
per la protezione della proprietà industriale
riveduta a Lisbona il 31 ottobre 1958 1
Conchiusa a Lisbona il 31 ottobre 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 19612
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 giugno 1962
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 febbraio 1963
(Stato 5 maggio 2006)
La Repubblica Federale di Germania, l’Australia, l’Austria, il Belgio, gli Stati Uniti del Brasile, la Repubblica Popolare di Bulgaria, il Canada, Cuba, la Danimarca,
la Repubblica Dominicana, la Spagna, gli Stati Uniti d’America, la Finlandia,
la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica Popolare di Ungheria, l’Indonesia, l’Irlanda, Israele, l’Italia, il Giappone,
il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, il Messico, Monaco, la Norvegia,
la Nuova‑Zelanda, i Paesi Bassi, la Repubblica Popolare di Polonia, il Portogallo, la Repubblica Popolare Rumena, la Federazione di Rodesia e Nyassaland, la Svezia, la Svizzera, la Repubblica Cecoslovacca, la Turchia, l’Unione Sud‑Africana,
il Viet‑Nam, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia,
Ugualmente animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti di proprietà industriale,
Hanno ritenuto utile portare alcune modificazioni e aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 18833, relativa alla creazione di una Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 19004, a Washington il 2 giugno 19115, a l’Aja il 6 novembre 19256 e a Londra il 2 giugno 19347,
Hanno deciso di farsi rappresentare alla Conferenza diplomatica che si è tenuta a Lisbona dal 6 al 31 ottobre 1958,
E hanno convenuto quanto segue:
- 1 La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. di Parigi riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS 0.232.04 art. 27).
- 2 Art. 1 n. 1 del DF del 7 dic. 1961 (RU 1963 125).
- 3 [RU 7 517, 16 365]
- 4 [RU 19213]
- 5 [CS 11 929]
- 6 RS 0.232.01
- 7 RS0.232.02
- SR-Nummer
- SR 0.232.03
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 05.05.2006
- Data del documento
- 31.10.1958
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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Consolidation: 0.232.03 - 2006-05-05
- SR-Nummer
- SR 0.232.03
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 31.10.1958
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale