a)
Se l’ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale è considerata come ritirata, o se l’Ufficio internazionale fa una costatazione secondo l’articolo 12.3), quest’ultimo Ufficio, a richiesta del depositante, invia in breve termine a ogni ufficio designato indicato dal depositante copia di qualsiasi documento contenuto nella pratica.
Se l’ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato è considerata come ritirata, l’Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia in breve termine all’ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell’inserto.
Le richieste fatte in base ai commi a) o b) devono essere presentate nel termine prescritto.
a)
Fatte salve le disposizioni del comma b), ogni ufficio designato, qualora la tassa nazionale (ove sia il caso) sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nel termine prescritto, decide se il rifiuto, la dichiarazione o la costatazione menzionati nel paragrafo 1) erano giustificati ai sensi del presente trattato e dei regolamento d’esecuzione23; se l’ufficio designato costata che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da una omissione dell’ufficio ricevente, o che la costatazione risulta da un errore o da una omissione dell’Ufficio internazionale, esso tratta la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell’ufficio designato, come se tale errore od omissione non fosse avvenuto.
Se l’esemplare originale perviene all’Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine prescritto dall’articolo 12.3) a causa di un errore o di una omissione del depositante, il comma a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell’articolo 48.2).