1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d’esecuzione36.
a)
Tutti i termini stabiliti nei capitoli 1 e Il del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo l’articolo 60, mediante decisione degli Stati contraenti.
La decisione è presa dall’Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime.
I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d’esecuzione.