Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l’equità lo esiga.
Il regolamento di esecuzione disciplina la procedura di determinazione delle spese.
Ogni decisione definitiva dell’Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce l’importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, a una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio l’esecuzione ha luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.