In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l’affare a detto organo per nuova decisione.
Se la commissione di ricorso rimanda l’affare per nuova decisione all’organo che ha emesso la decisione impugnata questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.