Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
Chiunque fornisca la prova che il richiedente abbia fatto valere la domanda di brevetto europeo a suo scapito può consultare l’inserto già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell’articolo 61 paragrafo 1, chiunque può consultare l’inserto della domanda iniziale a prescindere dalla sua pubblicazione e senza il consenso del richiedente.
Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di tale domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.
L’Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione.