La Commissione allargata di ricorso è competente a:
deliberare sulle questioni di diritto presentatele dalle commissioni di ricorso in virtù dell’articolo 112;
pronunciarsi sulle questioni di diritto presentatele dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell’articolo 112;
deliberare sulle richieste di revisione delle decisioni emanate dalle commissioni di ricorso in virtù dell’articolo 112a.
Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettere a nonché b, la Commissione allargata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettera c, la Commissione allargata di ricorso si compone di tre o cinque membri come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è assunta da un membro giurista.