Il diritto al brevetto europeo appartiene all’inventore o al suo avente causa. Se l’inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l’impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l’attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l’azienda che occupa l’impiegato.
Se più persone hanno realizzato l’invenzione indipendentemente l’una dall’altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata.
Nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.