Consolidation: 0.274.187.721 - 1927-05-24
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.274.187.721
CS 12 296; FF 1926 II 913 ediz. ted. 963 ediz. franc.
Traduzione1
Dichiarazione
fra la Svizzera e l’Estonia
concernente l’applicazione reciproca
della convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile
Data il 29 ottobre 1926
Approvata dall’Assemblea federale il 2 aprile 19272
Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 maggio 1927
Entrata in vigore il 24 maggio 1927
(Stato 24 maggio 1927)
Nell’intento di determinare in diverse materie le relazioni giuridiche fra
la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Estonia, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, fanno di comune accordo
la dichiarazione seguente:
Gli articoli 1 a 24 della convenzione relativa alla procedura civile conchiusa fra parecchi Stati all’Aja il 17 luglio 19055 saranno applicati, tanto in Estonia a favore della Svizzera e dei cittadini svizzeri quanto nella Svizzera a favore dell’Estonia e dei cittadini estoni, con riserva delle disposizioni seguenti per ciò che concerne gli articoli 1, 9 e 18:
Gli atti da notificare le commissioni rogatorie da eseguire (art. 1 e 9) saranno trasmessi direttamente dalla Divisione della polizia3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna, al ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, e direttamente dal ministero di giustizia dell’Estonia, in Tallinn, alla Divisione della polizia4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in Berna.
Gli interessati avranno diritto di domandare direttamente l’esecuzione delle decisioni contemplate nell’articolo 18 della detta convenzione.
La presente dichiarazione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino. Essa avrà effetto a contare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e resterà in vigore per sei mesi dopo la disdetta che potrà essere fatta in ogni tempo.
- 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 RU 43 113
- 3 Ora: Ufficio federale di giustizia.
- 4 Ora: Ufficio federale di giustizia.
- 5 RS 0.274.11. Tra la Svizzera e l’Estonia sono attualmente applicabili anche la Conv. dell’Aja del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131), la Conv. dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132) e la Conv. dell’Aja del25 ott. 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133).
- SR-Nummer
- SR 0.274.187.721
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 24.05.1927
- Data del documento
- 29.10.1926
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- Lingua
- Italiano (it)
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- Ambito giuridico
- Diritto internazionale