Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
Qualora il giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati vincolati dalla presente convenzione.