Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato d’origine vincolato dalla presente convenzione hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l’autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell’allegato V della presente convenzione.
Art. 58 – Atti pubblici e transazioni giudiziarie
Art. 58
- Percorso della struttura
- Titolo IV: Atti pubblici e transazioni giudiziarie
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 08.04.2016
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Art. 58 Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato d’origine vincolato dalla presente convenzione hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l’autorità competen
- SR-Nummer
- SR 0.275.12
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale