Ogni Stato di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera c) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
fa le comunicazioni richieste per l’applicazione della presente convenzione;
può presentare dichiarazioni a norma degli articoli I e III del protocollo n. 1;
fornisce al depositario informazioni riguardanti, in particolare:
il suo ordinamento giudiziario, segnatamente sulla nomina e l’indipendenza dei giudici,
le sue norme di diritto interno di procedura civile e sull’esecuzione delle decisioni,
le sue norme di diritto internazionale privato e processuale civile.
Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima di invitare lo Stato interessato ad aderire a norma del paragrafo 3.
Salvo il paragrafo 4, il depositario invita lo Stato interessato ad aderire solo previo consenso unanime delle parti contraenti. Le parti contraenti fanno in modo di acconsentire entro un anno dall’invito del depositario.
La convenzione entra in vigore solo nelle relazioni tra lo Stato aderente e le parti contraenti che non hanno sollevato obiezioni all’adesione prima del primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.