Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altri Parti almeno 60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica adottata con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti o alle altre condizioni eventualmente stabilite all’atto della sua adozione.
Art. 16 – Modifiche
Art. 16
Modifiche
- Contesto dell’atto
- SR 0.311.21 · Trattato internazionale · Consolidation: 0.311.21 - 2015-03-25
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 25.03.2015
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Art. 16 Modifiche Ciascuna Parte può proporre modifiche alla presente Convenzione. La proposta di modifiche sarà sottoposta al depositario che la comunicherà alle altri Parti almeno 60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. La modifica adottata con il consenso delle Parti,
- SR-Nummer
- SR 0.311.21
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.12.1997
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale