Per assicurare le cure necessarie agli animali durante il viaggio, un guardiano incaricato di assicurare il benessere degli animali deve accompagnare i carichi. Il conducente può svolgere le funzioni di guardiano.
Il guardiano deve aver seguito una formazione specifica e appropriata oppure vantare un’esperienza pratica equivalente che lo abilita a trattare, trasportare e accudire gli animali, compresi i casi di emergenza.
Eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere fatte nei casi seguenti:
la persona responsabile del trasporto degli animali ha incaricato un mandatario di accudire gli animali nei punti di abbeveraggio, di alimentazione e di riposo appropriati;
gli animali sono trasportati in contenitori solidamente fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista.