Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno, per quanto possibile, ossia tranne quando fossero impedite da ragioni imperative che comprendano eventualmente ragioni di ordine giuridico, agire secondo le seguenti disposizioni:
accordare alta priorità alla diminuzione ed alla eliminazione degli ostacoli che si oppongono al commercio dei prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo, compresi i diritti di dogana e altre restrizioni che comportano una discriminazione irragionevole fra prodotti primi e prodotti trasformati;
astenersi d’istituire o aggravare i diritti doganali od ostacoli non tariffali all’importazione di prodotti la cui esportazione presenta o potrebbe presentare un interesse particolare per le Parti contraenti in via di sviluppo;
c.
i)
astenersi dall’istituire nuove misure fiscali,
accordare, nell’ordinamento della politica fiscale, una alta priorità alla riduzione e all’eliminazione delle misure fiscali in vigore,
che provocherebbero un sensibile rallentamento dell’aumento del consumo dei prodotti primi allo stato greggio o dopo trasformazione, provenienti totalmente o preponderantemente dal territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, se queste misure saranno applicate specificamente a detti prodotti.
a.
Ove si reputi che non è applicata una qualsiasi delle disposizioni dei capoversi a, b e c, del numero 1, l’inosservanza sarà segnalata alle Parti contraenti, sia dalla Parte contraente che non ha applicato le disposizioni pertinenti, sia da qualsiasi altra Parte contraente interessata.
b.
i)
A richiesta di ogni Parte contraente interessata e indipendentemente dalle consultazioni bilaterali che potessero eventualmente essere intraprese, le Parti contraenti consulteranno, circa la questione suindicata, la Parte contraente direttamente interessata e tutte le Parti contraenti interessate per giungere a soluzioni soddisfacenti ogni Parte contraente e realizzare gli scopi esposti nell’articolo XXXVI. Durante le consultazioni, saranno esaminati motivi invocati per la mancata applicazione delle disposizioni dei capoversi a, b e c del numero 1.
Dal momento che l’attuazione delle disposizioni delle lettere a, b e c del numero 1 da parte degli Stati contraenti che agiscono individualmente, può, in certi casi, essere realizzata più facilmente di un’azione collettiva intrapresa con altre Parti contraenti economicamente evolute, le consultazioni potrebbero, all’occorrenza mirare a questo fine.
Ove occorra, le consultazioni delle Parti contraenti potrebbero anche mirare a realizzare un accordo collettivo che permetta di raggiungere gli scopi del presente accordo, come è previsto al numero 1 dell’articolo XXV.
Le Parti contraenti economicamente evolute dovranno:
adoperarsi allo scopo di mantenere i margini commerciali a livelli equi nei casi dove il prezzo di vendita delle merci, totalmente o prevalentemente prodotte sul territorio delle Parti contraenti in via di sviluppo, è determinato direttamente o indirettamente dal Governo;
studiare attivamente l’adozione di altre misure il cui oggetto sarà di estendere le possibilità d’aumento delle importazioni dalle Parti contraenti in via di sviluppo e collaborare a questo scopo con un’azione internazionale appropriata;
prendere in considerazione specialmente gli interessi commerciali delle Parti contraenti in via di sviluppo quando esse intenderanno applicare misure diverse da quelle autorizzate nel presente accordo, per risolvere particolari problemi, e cercare tutte le possibilità di riassestamento costruttivo prima di applicare tali misure, se quest’ultime dovessero colpire gli interessi essenziali di dette Parti contraenti.
Ogni Parte contraente in via di sviluppo accetta di prendere delle misure appropriate all’attuazione dei disposti della Parte IV nell’interesse del commercio delle altre Parti contraenti in via di sviluppo, per quanto queste misure siano compatibili con i bisogni attuali e futuri del suo sviluppo, delle sue finanze e del suo commercio, tenuto conto dell’evoluzione commerciale avuta e degli interessi commerciali dell’insieme delle Parti contraenti in via di sviluppo.
Nell’esecuzione degli obblighi enunciati nei numeri da 1 a 4, ogni Parte contraente offrirà senza indugio a ogni altra parte contraente interessata o a tutte le altre Parti contraenti interessate tutte le facilitazioni per entrare in consultazione, secondo le procedure normali del presente accordo, riguardo a tutte le questioni o le difficoltà che si presenteranno.