La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d’Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con il paragrafo 2.
Per ciascuna Parte firmataria, che abbia espresso successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o accettazione o approvazione.