Il mittente che consegna al vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi, che il vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette merci.
Le merci pericolose che non fossero state riconosciute come tali dal vettore, nelle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo possono essere da questi, in ogni momento e in qualsiasi luogo, scaricate, distrutte o rese inoffensive senza alcun obbligo d’indennizzo; il mittente è inoltre responsabile di tutte le spese e dei danni derivanti dalla loro consegna al trasporto o dal loro trasporto.