Ai fini del presente Accordo, si intendono:
per «veicoli», gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi e i semirimorchi, definiti dall’articolo 4 della Convenzione sulla circolazione stradale in data 19 settembre 1949, ad eccezione dei veicoli che appartengono alle Forze Armate di una Parte contraente o che si trovano sotto la responsabilità di queste Forze Armate;
per «merci pericolose», le materie e gli oggetti dei quali gli allegati A e B proibiscono il trasporto internazionale su strada o l’autorizzano soltanto a determinate condizioni;
per «trasporto internazionale», ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti con i veicoli definiti al precedente punto a.