Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di disciplinare o di proibire, per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto, l’ammissione di merci pericolose nel proprio territorio.
I veicoli già in esercizio sul territorio di una Parte contraente alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo o entrati in esercizio nei due mesi successivi a tale data, potranno eseguire, entro il termine di tre anni a partire dalla stessa data, trasporti internazionali di merci pericolose anche se la loro costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfino integralmente alle condizioni previste nell’allegato B per tali trasporti. Detto termine può essere tuttavia ridotto in conformità a prescrizioni particolari contenute nell’allegato B.
Le Parti contraenti, mediante specifici accordi bilaterali o multilaterali, possono stabilire che alcune merci pericolose, delle quali il presente Accordo proibisce il trasporto internazionale, formino oggetto, a determinate condizioni, di trasporti internazionali sui loro territori o che merci pericolose delle quali il presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni, formino oggetto, sui loro territori, di trasporti internazionali a condizioni meno rigorose di quelle stabilite dagli allegati al presente Accordo. Gli accordi specifici, bilaterali e multilaterali, considerati nel presente paragrafo, debbono essere comunicati al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li comunicherà alle altre Parti contraenti, non firmatarie degli accordi stessi.