Il beneficio delle disposizioni dell’art. 20 non va limitato ai trasporti retti da un contratto unico. Esso va parimente esteso ai trasporti che importano una serie di percorsi per strada ferrata, per mare o per qualsivoglia altra via, attraverso il territorio di più Stati contraenti e retti da contratti distinti, purché siano adempiute le condizioni seguenti:
ogni contratto successivo dovrà menzionare la provenienza iniziale e la destinazione finale dei trasporto: la merce deve, per tutta quanta la durata del tragitto totale, rimanere sotto la vigilanza dei trasportatori ed essere trasmessa da ciascuno d’essi al seguente senza intermediari e senza ritardo, salvo il tempo necessario per il compimento delle operazioni di trasmissione, delle formalità amministrative, di dogana, di dazio comunale, di polizia, ecc.