Consolidation: 0.742.101 - 2006-06-06
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.742.101
CS 13 13; FF 1926 1175 ediz. ted. 237 ediz. franc.
Traduzione1
Convenzione
sul regime internazionale delle strade ferrate
Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19262
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 23 ottobre 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1927
(Stato 22 agosto 2006)
La Germania, l’Austria, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico (comprese la
Nuova Zelanda e l’India), la Bulgaria, il Cile, la Danimarca, la Città libera di Danzica, la Spagna, l’Estonia, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia e l’Uruguay;
desiderosi di assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito e di facilitare, a questo scopo, lo sviluppo della cooperazione internazionale nell’organizzazione e nell’esecuzione dei trasporti per strada ferrata;
desiderosi parimente di assicurare l’applicazione, al regime dei trasporti internazionali per strada ferrata, della massima dell’equo trattamento del commercio;
considerando che il miglior modo per giungere ad un risultato in questa materia è quello di stipulare una convenzione generale, alla quale ulteriormente potrà aderire il maggior numero possibile di Stati;
riconoscendo che l’intesa internazionale in materia di trasporti per strada ferrata è già stata oggetto di numerose convenzioni speciali fra Stati e fra amministrazioni ferroviarie, e che proprio per mezzo di tali convenzioni speciali si possono perseguire più efficacemente, nei particolari dell’applicazione dei principi stabiliti con una convenzione generale, i progressi dell’intesa internazionale in questo campo;
ma, ritenendo che, senza ostacolare il libero gioco di dette convenzioni speciali né i rapporti diretti e gli sforzi di intesa fra le amministrazioni ferroviarie, e senza menomemente ledere i diritti di sovranità o d’autorità dei diversi Stati, si è appunto mediante l’elaborazione di un regolamento sommario e sistematico degli obblighi internazionali riconosciuti in materia di trasporti internazionali per strada ferrata, che si potrà dare ai principi già acquisiti fra certi Stati o certe amministrazioni la maggior estensione possibile e che si potrà nel futuro facilitare maggiormente la stipulazione di nuove convenzioni speciali, secondo i bisogni risultanti dallo sviluppo del traffico internazionale;
considerando che la Conferenza riunita a Barcellona il 10 marzo 1921, dietro invito della Società delle Nazioni, ha espresso il voto che venga stipulata, entro un termine di due anni, una convenzione generale sul regime internazionale delle strade ferrate;
che la Conferenza radunatasi a Genova il 10 aprile 1922 domandò, in una risoluzione trasmessa agli organi competenti della Società delle Nazioni con l’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea della Società, che fossero stipulate e messe in vigore il più presto possibile le convenzioni internazionali relative al regime delle comunicazioni, previste nei Trattati di Pace, e che l’art. 379 del Trattato di Versailles3 e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati hanno previsto l’elaborazione di una Convenzione generale sul regime internazionale delle strade ferrate;
avendo accolto l’invito della Società delle Nazioni di partecipare ad una conferenza riunita a Ginevra il 15 novembre 1923;
nell’intento di mettere in vigore le disposizioni dello Statuto relativo al regime internazionale delle strade ferrate ivi adottato, e di stipulare a questo scopo una Convenzione generale;
le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
- 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 RU 44 777
- 3 L’art. 379 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore: «Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le saranno imposti dal presente Trattato a profitto delle Potenze alleate ed associate, la Germania si impegna ad aderire ad ogni Convenzione generale concernente il regime internazionale del trasito, delle vie di navigazione, dei porti e delle ferrovie, che potesse essere conclusa, con l’approvazione della Società delle Nazioni, fra le Potenze alleate ed associate nel termine di cinque anni dalla messa in vigore del presente Trattato».
- SR-Nummer
- SR 0.742.101
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 06.06.2006
- Data del documento
- 09.12.1923
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- SR-Nummer
- SR 0.742.101
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 09.12.1923
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale