Ogni disegno che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglie la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Membri presenti, può formare oggetto di una speciale convenzione tra i Membri dell’Organizzazione che lo desiderino.
Qualsiasi convenzione così conclusa è comunicata dai governi interessati al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite14.