Consolidation: 0.822.712.4 - 2018-04-10
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.822.712.4
RU 51 30 e CS 14 3; FF 1934 III 841 ediz. ted. e 1934 III 885 ediz. franc.
Traduzione
Convenzione n. 14
concernente l’applicazione del riposo settimanale
negli stabilimenti industriali
Adottata a Ginevra il 17 novembre 19211
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19342
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 gennaio 1935
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935
Emendata dalle Convenzioni n. 803 e n. 1164
(Stato 10 aprile 2018)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;
dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e
dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,
adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5:
- 1 La Conv. è stata adottata nella terza sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 9). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire le funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).
- 2 RU 51 30
- 3 RS 0.822.719.0
- 4 RS 0.822.721.6 Art. I
- 5 RS 0.820.1
- SR-Nummer
- SR 0.822.712.4
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.04.2018
- Data del documento
- 17.11.1921
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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Consolidation: 0.822.712.4 - 2018-04-10
- SR-Nummer
- SR 0.822.712.4
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 17.11.1921
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale