Consolidation: 0.854.0 - 1973-09-15
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.854.0
CS 14 111, FF 1929 I 473 ediz. ted. 1929 I 473 ediz. franc.
Traduzione1
Convenzione
che stabilisce un’Unione internazionale di soccorso
Conchiusa a Ginevra il 12 luglio 1927
Approvata dall’Assemblea federale il 2 dicembre 19292
Adesione depositata dalla Svizzera il 2 gennaio 1930
Entrata in vigore per la Svizzera il 27 dicembre 1932
Il Presidente della Repubblica Albanese; il Presidente del Reich Germanico;
Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica di
Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; il Presidente della Repubblica di Polonia, in nome della Città Libera di Danzica; Sua Maestà il Re d’Egitto;
il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica della Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; il Presidente della Repubblica della Grecia; il Presidente della
Repubblica del Guatemala; Sua Altezza Serenissima il Governatore dell’Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; il Presidente della Lettonia; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; il Presidente della Repubblica del Nicaragua; il Presidente della Repubblica del Perù; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Rumenia; i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca;
il Presidente della Repubblica Turca; il Presidente della Repubblica dell’Uruguay e il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:
visto il preambolo del Patto della Società delle Nazioni3, a termini del quale, «per promuovere la cooperazione tra le Nazioni... importa mantenere delle relazioni internazionali fondate sulla giustizia …»;
visto l’art. 23 (f) del Patto, a termini del quale i Membri della Società, delle Nazioni «procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie»;
visto l’art. 25 del Patto, a termini del quale «i Membri della Società convengono di incoraggiare e promuovere l’istituzione e la cooperazione di organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa debitamente autorizzate, aventi per fine il miglioramento delle condizioni sanitarie, la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze del mondo»;
considerando che questi principî incontrano d’altra parte il consenso di tutti gli Stati;
risoluti a promuovere l’aiuto reciproco in caso di calamità, a incoraggiare i soccorsi internazionali con l’apprestamento metodico dei mezzi disponibili e a preparare qualsiasi progresso del diritto internazionale in questo dominio,
hanno designato come loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
- 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione francese della presente Raccolta.
- 2 RU 48 678
- 3 RU 42 723
- SR-Nummer
- SR 0.854.0
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.09.1973
- Data del documento
- 12.07.1927
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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Consolidation: 0.854.0 - 1973-09-15
- SR-Nummer
- SR 0.854.0
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 12.07.1927
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale