In mancanza di pertinenti disposizioni, vale il diritto dello Stato interessato.
Le disposizioni del presente accordo si applicano pure alle persone autorizzate ad esercitare la pesca in base a diritti privati. Per il rimanente, l’esercizio della pesca è regolato dai titoli di diritto privato su cui è basato.
Le limitazioni della pesca nel territorio della pesca generale, imposte da prescrizioni per le zone di protezione in base al diritto di tutela della natura, richiedono l’approvazione dell’altro Stato contraente.