Vengono rilasciate le seguenti tessere:
Tessere A e B di pescatore professionista (§ 8)
Tessere di pescatore ausiliario (§ 9)
Tessera annuale di pescatore sportivo (§ 10)
Tessera mensile di pescatore sportiva (§ 11)
la presentazione delle tessere di pescatore e dei formulari per le domande viene stabilita dalla prefettura di Costanza, d’intesa con i plenipotenziari (§ 32).
Le tessere di pescatore figuranti al capoverso 1 n. 1 a 3 vengono rilasciate agli abitanti dei Comuni seguenti:
Su territorio tedesco: Costanza, Reichenau, Allensbach, Radolfzell, Moos, Gaienhofen, Öhningen;
Su territorio svizzero: Kreuzlingen, Gottlieben, Tägerwilen, Ermatingen, Salenstein, Berlingen, Steckborn, Eschenz.
Al titolare di un diritto di pesca privato, non abitante in uno dei Comuni elencati al capoverso 2, viene rilasciata dietro domanda:
La tessera annuale di pescatore sportivo (§ 10) per l’ambito del suo diritto di pesca;
la tessera A di pescatore professionista (§ 8) per l’ambito del suo diritto di pesca, in quanto possa pescare con reti, bertovelli e lenze da fondo in base al suo titolo di diritto privato, anche se non riempie tutte le condizioni poste al § 8 capoverso 1. Il primo periodo del n. 2 si applica per analogia anche al titolare di un diritto di pesca privato che abita uno dei comuni menzionati nel capoverso 2 e che non adempie le condizioni previste dal § 8 cpv. 1.9
Durante la pesca, il pescatore deve sempre avere seco la tessera e, se richiesto, esibirla agli organi di sorveglianza.
La perdita della tessera dev’essere immediatamente denunciata all’ufficio che l’ha rilasciata.