Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 4 1 Solo i battelli a remi e a motore sono ammessi per l’esercizio della pesca. Le pesca mediante canotti, canoe e simili imbarcazioni è vietata. 2 E’riservato il permesso richiesto dalle autorità per l’uso di battelli. II. Esercizio della pesca / Battelli