Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio.
Art. 15 – Consiglio esecutivo
Art. 15
- Percorso della struttura
- Consiglio esecutivo
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.07.2024
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Art. 15 Il mandato dei membri eletti dal Consiglio è di quattro anni, eccettuato quello della metà dei membri del primo Consiglio, designati per sorteggio, il quale è di due anni. Si procederà ogni due anni all’elezione della metà dei membri del Consiglio. Consiglio esecutivo
- SR-Nummer
- SR 0.935.21
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.09.1970
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale