Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all’Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile.
Art. 22 – Segretariato
Art. 22
- Percorso della struttura
- Segretariato
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.07.2024
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Art. 22 Su raccomandazione del Consiglio, il Segretario generale è nominato per un periodo di quattro anni alla maggioranza dei due terzi dei Membri effettivi presenti e votanti all’Assemblea. Il suo mandato è rinnovabile. Segretariato
- SR-Nummer
- SR 0.935.21
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 27.09.1970
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale