4.1. Agenzie di viaggio
La CNTA designa agenzie di viaggio in Cina (in appresso denominate «agenzie di viaggio cinesi designate») che sono state autorizzate ad organizzare viaggi in Svizzera per cittadini cinesi. L’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina accreditano tali agenzie di viaggio designate a fungere da rappresentanti autorizzati per le domande di visto. La CNTA notifica all’Ambasciata e agli uffici consolari svizzeri l’elenco delle agenzie di viaggio cinesi designate, inclusi i relativi indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e persone di contatto.
In caso di violazione dei regolamenti cinesi e/o svizzeri da parte di un’agenzia di viaggio cinese designata in relazione al viaggio all’estero di cittadini cinesi, vengono prese adeguate misure nei confronti di tale agenzia conformemente alla legislazione in vigore. Le misure comprendono, all’occorrenza, il ritiro dello statuto di agenzia di viaggio designata da parte della CNTA o del suo accreditamento presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina.
La SECO fornisce alla CNTA un elenco delle agenzie di viaggio svizzere, inclusi i relativi indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e persone di contatto. Tale elenco è aggiornato regolarmente e trasmesso alla CNTA.
Le Parti contraenti accettano inoltre che le agenzie di viaggio di entrambi i Paesi siano autorizzate a scegliere i loro partner commerciali dell’altro Paese e a concludere contratti con essi. Tali agenzie di viaggio sono responsabili di tutti gli accordi commerciali riguardanti il viaggio, come per esempio i programmi di viaggio, i costi, i servizi e i pagamenti contrattuali ai rispettivi partner commerciali.
4.2 Corrieri
Ciascuna agenzia di viaggio cinese designata può nominare fino a due persone che operino per suo conto in qualità di corrieri nelle procedure necessarie per le domande di visto dei gruppi turistici cinesi che desiderano visitare la Svizzera. I corrieri sono abilitati a presentare le domande di visto di tali gruppi presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina.
I corrieri sono autorizzati a entrare nell’Ambasciata e negli uffici consolari svizzeri con un badge rilasciato dalla CNTA nonché un badge d’identità munito di foto e un certificato rilasciato dall’Ambasciata o dagli uffici consolari svizzeri, ai quali la CNTA fornisce tutte le informazioni pertinenti sulle persone incaricate di operare come corrieri per ogni agenzia di viaggio. Il certificato contiene almeno il nome e l’indirizzo dell’agenzia di viaggio e il nome del corriere.
Nel caso in cui un’agenzia di viaggio designata non sia più accreditata presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina, essa deve restituire tutti i badge e i certificati all’Ambasciata o all’ufficio consolare che li ha rilasciati affinché siano invalidati. Inoltre, un’agenzia di viaggio accreditata ha l’obbligo di restituire all’Ambasciata o all’ufficio consolare interessato il badge e il certificato di un corriere se quest’ultimo non svolge più tale mansione presso l’agenzia.
4.3 Domande di visto
Quando inoltra domande di visto per un gruppo di clienti, un’agenzia di viaggio cinese accreditata presso l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri in Cina deve presentare anche i seguenti documenti: una comunicazione firmata dal rappresentante di detta agenzia contenente informazioni sull’itinerario previsto, sul pagamento delle spese di viaggio, su un’assicurazione adeguata, unitamente al nome e al passaporto di ciascun partecipante e ai moduli debitamente compilati e firmati da ogni viaggiatore. Se necessario, l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri possono richiedere ulteriori documenti e/o informazioni.
Le domande di visto sono istruite secondo la legislazione applicabile. L’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri possono prevedere interviste telefoniche o personali con i richiedenti.
Il visto rilasciato dall’Ambasciata o dagli uffici consolari svizzeri è un visto svizzero, limitato a un massimo di trenta giorni, rilasciato conformemente ai requisiti legali. Si tratta di un visto svizzero individuale recante il riferimento «SDA».
Se l’Ambasciata o gli uffici consolari svizzeri approvano domande di visto presentate da agenzie di viaggio o altre organizzazioni e individui che non sono agenzie di viaggio designate dalla CNTA, quest’ultima non è responsabile di eventuali problemi sorti durante il viaggio sul territorio svizzero.