La Svizzera accorda ai prestatori di servizi del Regno Unito l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 1.
Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi della Svizzera l’ingresso e il soggiorno temporaneo conformemente a quanto disposto dall’allegato 2.
Salvo diversamente disposto dall’allegato 2, il Regno Unito non adotta né mantiene limitazioni al numero totale di prestatori di servizi della Svizzera a cui viene accordato l’ingresso, né sotto forma di contingenti numerici né esigendo una verifica della necessità economica.
Per il Regno Unito gli impegni riguardanti l’ingresso di persone fisiche per motivi professionali non si applicano qualora la finalità o la conseguenza di tale ingresso sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.